Non è corretto frammentare il danno biologico in una componente “statica” e in una “dinamico-relazionale” c’è una nozione unitaria, che comprende sia le alterazioni nella fisiologia della persona sia le loro conseguenze sugli atti della vita quotidiana, che vanno valorizzate all'interno della quantificazione di base dell’invalidità permanente e non liquidate a titolo di “personalizzazione” del danno da tale invalidità. Diversa posta di danno attiene alle eventuali sofferenze morali soggettive ontologicamente distinte dal danno biologico, vanno valutate a parte. ( Sentenza Corte di Cass. n. 273802022 del 19 settembre 2022 )