La Cassazione, con l'ordinanza n°21627/23, ribadisce che il lavoratore che assiste il familiare disabile convivente ha diritto ad essere assegnato alla sede più vicina al suo domicilio.

Il diritto riconosciuto al dipendente dalla legge 104/92 non è assoluto ma deve essere bilanciato con le esigenze del datore di lavoro. Nel caso in cui il datore non adempia a codesto diritto, è obbligato all’assegnazione presso la sede richiesta dal lavoratore e all’eventuale risarcimento danni per il ritardo ad adempiere.

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