I nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento per la morte del nonno.
Una recente sentenza su un caso di errore medico della Corte di Cassazione (n. 8839/2025) ha confermato un importante principio in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale tra nipoti e nonni. La Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di sei nipoti non conviventi, in seguito alla morte del loro nonno, avvenuta per causa di responsabilità civile.
La Corte d’Appello di Roma, in primo grado, aveva stabilito un risarcimento di 60.000 euro per ciascun nipote, suscitando l’opposizione della compagnia assicurativa, la quale aveva fatto ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso? La presunta assenza di un rapporto diretto e convivente tra le parti, elemento che secondo l’assicurazione avrebbe dovuto limitare o escludere il riconoscimento del danno.
La Cassazione ha però respinto il ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato: la convivenza non è un requisito indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del legame affettivo. Può certamente costituire un elemento utile a valutare l’intensità del rapporto, ma non rappresenta una condizione necessaria per accertare l’esistenza di un pregiudizio.
Secondo la Corte, il vincolo tra nonno e nipoti è, di per sé, un legame rilevante dal punto di vista affettivo e familiare. La perdita di tale relazione costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, anche in assenza di convivenza, poiché comporta l’interruzione di un legame spesso fortemente educativo ed affettivo.
La sentenza richiama precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 29332/2017 e Cass. n. 7743/2020), ribadendo che la prova dell’intensità del vincolo è necessaria solo per la personalizzazione dell’importo risarcitorio, mentre la sussistenza del danno può essere presunta per legami parentali stretti come quello tra nonno e nipote.