È illegittimo il diniego dell’assegno di cura motivato dall’assenza dell’inserimento nel programma ADI, quando il beneficiario è affetto da disabilità gravissima. La Regione non può adottare criteri che privilegiano disabili “gravi” in ADI rispetto a disabili “gravissimi” che non vi rientrano, in quanto tale distinzione è irragionevole, sproporzionata e discriminatoria. Il principio di uguaglianza impone di tutelare prioritariamente chi necessita di assistenza continua e familiare. L’inerzia amministrativa, in violazione del giudicato, comporta ulteriore condanna e obbligo immediato di rivalutazione.