La Cassazione ha recentemente stabilito che un dipendente che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 per assistere un familiare disabile non può essere licenziato per assenza ingiustificata, anche se non comunica al datore le ragioni dell’assenza. Sebbene la comunicazione sia un dovere di correttezza, la sua omissione non equivale a un'assenza ingiustificata, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto collettivo. Questa interpretazione garantista rafforza i diritti dei lavoratori, sottolineando che le modalità di fruizione dei permessi devono rispettare i principi di buona fede, senza penalizzare ingiustamente il lavoratore per la mancata comunicazione.